- Tribunale Ordinario di Cagliari, I Sezione Civile, Ordinanza n. 13894/2015 del 25.10.2015
- Sierra Leone e Gambia - Discriminazione Sessuale
- Protezione internazionale (status di rifugiato)
- Art. 1 Convenzione di Ginevra: status di rifugiato. Elementi identificativi dello status: persecuzione per motivi di orientamento sessuale
Sia in Sierra Leone che in Gambia l’omosessualità è repressa duramente, con persecuzioni e severe pene detentive: in Gambia (l’art. 144 del codice penale gambiano) è reato punito con la reclusione per un periodo fino a 14 anni (di recente è stato introdotto anche il reato di omosessualità aggravata, punito con l’ergastolo), in Sierra Leone sono parimenti previste pene elevate fino all’ergastolo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha assunto di avere abbandonato il suo paese (egli è originario della Sierra Leone ma si è trasferito in Gambia in tenerissima età dopo la morte dei genitori) a causa della situazione di pericolo per la propria incolumità, determinata dalla sua omosessualità, vietata e severamente punita in diversi paesi dell’Africa fra cui, appunto il Gambia e la Sierra Leone. Ciò nonostante la Commissione Territoriale aveva rigettato le domande.
Osserva IL Tribunale che in Gambia, “con particolare riferimento all’omosessualità, la situazione è anche peggiorata nel 2014, a seguito delle posizioni assunte dall’attuale presidente, esternate anche in sedi internazionali deputate alla trattazione dei diritti umani. Infatti “sia in Sierra Leone che in Gambia l’omosessualità è repressa duramente, con persecuzioni e severe pene detentive: in Gambia è reato punito con la reclusione per un periodo fino a 14 anni (di recente è stato introdotto anche il reato di omosessualità aggravata, punito con l’ergastolo), in Sierra Leone sono parimenti previste pene elevate fino all’ergastolo.”
E poco più avanti, rileva che “Non solo la narrazione dei fatti resa davanti alla Commissione, e successivamente davanti al Giudice, deve ritenersi coerente e credibile, anche alla luce delle recenti pronunce della CGUE, avuto riguardo alle risposte rese dal richiedente a fronte di domande pertinenti, non fondate su “stereotipi”, ma altresì risulta supportata da significativi elementi estrinseci di valutazione rappresentati dall’ampia documentazione menzionata nell’espositiva. In definitiva, deve ritenersi accertata, agli effetti dell’invocata tutela l’omosessualità del richiedente, e la sua, conseguente, concreta esposizione a rischio di persecuzione nei paesi di origine e provenienza”.
Per questi motivi, il Tribunale riconosce che “il ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello status di rifugiato in base al D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale alla luce dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).