- Tribunale Ordinario di Cagliari, I Sezione Civile, Ordinanza 20.6.2017 – Dott. Elisa Lombardo
- Nigeria - Discriminazione Religiosa
- Protezione internazionale (status di rifugiato)
- Art. 1 Convenzione di Ginevra: status di rifugiato – minore età. Elementi identificativi dello status di rifugiato per persecuzioni religiose – Boko Haram
Il Tribunale di Cagliari concede lo status di rifugiata politica ad una cittadina nigeriana proveniente dal Borno State vittima delle persecuzioni di carattere religiose poste in essere dal gruppo terroristico di Boko Haram, la setta integralista ormai tristemente nota a livello internazionale.
Nel caso in esame, la ricorrente proveniente dal villaggio di Dalori situato nei pressi della città di Maiduguri nel Borno State, sia in sede amministrativa che in udienza ha riferito che <la sera 30 gennaio 2016 mentre si trovava nella sua abitazione, aveva sentito bombardare e sparare, ed è scappata con i propri familiari dapprima presso un villaggio vicino e poi sempre insieme ai suoi zii in Libia>. Il Giudice, attraverso l’esercizio dei suoi poteri officiosi conferitigli dall’art. 8 D.lgs. n. 25/2008, ha avuto modo di trovare riscontro dei fatti raccontati nelle teste giornalistiche italiane ed estere, che hanno riferito che in tale data vi è stata una vera e propria strage ad opera di Boko Haram nel villaggio di Dalori. Testimoni parlano di decine di copri bruciati e crivellati di proiettili per le strade di Dalori…..Gli Jihadisti hanno colpito con armi ed esplosivi il villaggio e quindi hanno appiccato il fuoco (Rai News del 31.01.2016).
Osserva il Tribunale che <la lettura comparata delle dichiarazioni rese in sede di audizione davanti alla Commissione e quelle di fronte a questi giudice, con le notizie raccolte, consentono di affermare che, diversamente da quanto riportato dalla Commissione, in punto di motivazione del diniego alla protezione internazionale, la ricorrente abbia circostanziato, per quanto nelle sue possibilità, l’attentato nel quale è rimasta coinvolta>.
Ritiene il Giudice che, superato il cd. vaglio di credibilità di cui all’art.3 c. 5 D.lgs. n° 251/2007, la ricorrente abbia dimostrato il fondato timore di essere perseguitata per motivi religiosi avendo esposto la sua personale vicenda senza contraddizioni rispetto alla situazione generale del paese di origine ed avendo effettuato, tenuto conto della giovane età, del trauma dalla stessa sofferto… Il Borno ed in particolare la città di Maiduguri rappresentano il cuore delle zone infestate dall’odio fanatico di Boko Haram>. < La ricorrente ha dichiarato di appartenere alla religione cristiana e. come la maggior parte dei cristiani, si è dichiarata credente, ma non assidua praticante, aspetto che, in ogni caso, non la mette al riparo da possibili persecuzioni per motivi religiosi e ciò in quanto, ne contesto sopra descritto, gli atti di persecuzione possono conseguire anche dal comportamento personale e sociale che la ricorrente era solita adottare in quanto fondato su un credo religioso o da esso prescritte, come ad esempio frequentare scuole cristiane e non vestire come le musulmane>.
Per questi motivi, il Tribunale <ritiene sussistente il diritto della ricorrente di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiata in quanto perseguitata per motivi religiosi>.