- Tribunale Ordinario di Cagliari, I Sezione Civile, Ordinanza 11.10.2017
- Nigeria - Discriminazione Sessuale
- Protezione internazionale (status di rifugiato)
- Elementi identificativi dello status: persecuzione per motivi di orientamento sessuale – criteri art. 3 D. Lgs. n. 251 del 2007 – credibilità soggettiva
Il Tribunale afferma che «il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull’adempimento dell’onere di provare la sussistenza del “fumus persecutionis” a suo danno nel paese d’origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne ed oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del “fumus persecutionis” può essere fondata anche su elementi di valutazione personale tra i quali la credibilità delle dichiarazioni dell’interessato».
E prosegue individuando i criteri: «la verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; la deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; la presentazione tempestiva della domanda; l’attendibilità intrinseca (Cass. 16202/2012; Cass n. 22111/2014)».
Nel caso in esame, il ricorrente, sia in sede amministrativa che in udienza si è dichiarato omosessuale, manifestando un serio, concreto ed attuale timore di persecuzione personale e diretta nel Paese di origine a causa del proprio orientamento sessuale. In quanto lui ed il suo compagno venivano denunciati dal locatore, che avvisava la polizia e suo padre. Per evitare di essere arrestato, lasciava il suo paese.
Osserva il Tribunale che <preliminarmente occorre precisare che il racconto del ricorrente appare sufficientemente coerente e meritevole di credibilità. Difatti paiono pretestuose le motivazioni di rigetto addotte dalla Commissione del Ministero dell’Interno che si fondano quasi unicamente sull’età (a dir loro parecchio tardiva) in cui l’istante asserisce di aver compreso il proprio orientamento sessuale».
Ed ancora prosegue affermando che «nel caso di specie il ricorrente proviene dalla Nigeria, nazione in cui l’omosessualità costituisce reato a pena di detenzione in carcere».
Per questi motivi, il Tribunale riconosce che al ricorrente vada riconosciuto lo status di rifugiato perché «In linea con la giurisprudenza recente, si ritiene sussistere grave pericolo di persecuzione per il soggetto che, in caso di rientro in Patria, a causa del proprio orientamento sessuale (nel caso di specie: omosessuale), sarebbe sottoposto a pena detentiva così elevata da poter essere considerata una sanzione discriminatoria e dunque un atto di persecuzione. In ipotesi del genere è meritevole di accoglimento la richiesta di protezione internazionale presentata dallo straniero, atteso che l’orientamento sessuale costituisce un aspetto fondamentale dell’identità umana che una persona non deve essere costretta a nascondere o abbandonare».